Trasferimento per incompatibilità ambientale da Sezione di P.G.. La combinazione dell'art. 55 d.P.R. n. 335 del 1982 con quella dell’art. 11 d.lgs. n. 271 del 1988 è tale per cui la richiesta del procuratore della Repubblica di allontanamento dalla sezione di polizia giudiziaria è vincolante e dunque sufficiente a giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale.